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Iniziative ed Attività.

Eliminazione dei limiti numero lavoratori per svolgimento compiti primo soccorso e antincendio da parte del Datore di Lavoro

Modifica apportata dal D.lgs. 151/2015 all’art 34 del TU 81/08, svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi.

 

Fino all’entrata in vigore del D.Lgs n. 151/2015, che nel capo III si occupa di “razionalizzazione e semplificazione” in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolate l’art. 20 elenca le modifiche apportate al DLgs 81/08 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il Datore di Lavoro poteva svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione degli incendi e di evacuazione fino a cinque lavoratori impiegati nell’impresa.

L’art.20 del D.lgs. 151/2015 infatti,  modifica il comma 2-bis dell’art. 34 del D.lgs. 81/08 eliminando i limiti disposti in relazione alle dimensione delle imprese in ordine alla possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.

Attualmente, quindi, il Datore di lavoro ha la possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori, sempre con le eccezioni di cui all’art. 31 comma 6.

 

Per conoscere tutte le modifiche apportate dal D.lgs. 151/2015 puoi scaricare il seguente file: Modifiche D.lgs.151-2015

primo soccorso e antincendio Svolgimento diretto dei compiti di antincendio e primo soccorso da parte del Datore di Lavoro.