Descrizione
Secondo l’art. 47 del D.lgs 81/08, in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato il Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza (RLS). In aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori l’RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dell’art. 48 del D.lgs 81/08.
Ove ci siano più di 15 lavoratori quest’ultimo è eletto dai lavoratori in ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Il numero minimo dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza è il seguente
- N°1 rappresentanti in aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori
- N° 3 rappresentanti in aziende ovvero unità produttive sino a 1000 lavoratori
- N°6 rappresentanti in aziende ovvero unità produttive oltre ai 1000 lavoratori
Gli RLS eletti internamente hanno diritto di una formazione della durata di 32 ore. Per tale formazione è prevista un’aggiornamento di 4 ore annuali nelle aziende con meno di 50 lavoratori e di 8 ore annuali nelle aziende che superano i 5o lavoratori.
Programma
I contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza attualmente si devono riferire ai seguenti contenuti minimi:
- principi giuridici comunitari e nazionali
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
- definizione e individuazione dei fattori di rischio
- valutazione dei rischi
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
- nozioni di tecnica della comunicazione
E’ richiesta obbligatoriamente la verifica dell’apprendimento.
Attestato: è rilasciato un attesto di frequenza che certifica la partecipazione al Corso.
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Altre informazioni:
RLS, acronimo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è una figura prevista dalla normativa italiana (D.Lgs. 81/08) in tutte le aziende con almeno un dipendente. Il suo ruolo è quello di rappresentare i lavoratori per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro. L’RLS viene eletto o designato dai lavoratori stessi e ha il compito di collaborare con il datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per garantire un ambiente di lavoro sicuro.
L’RLS deve essere consultato in merito alla valutazione dei rischi, all’organizzazione della prevenzione, alla formazione dei lavoratori, ecc.
L’RLS può effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro, verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e segnalare eventuali criticità.
L’RLS ha diritto a ricevere informazioni sulla valutazione dei rischi, sugli infortuni e sulle malattie professionali.
L’RLS deve ricevere una formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a spese del datore di lavoro.
L’RLS può essere eletto direttamente dai lavoratori o individuato tra i rappresentanti sindacali aziendali (se presenti).
L’RLS è generalmente eletto tra i rappresentanti sindacali aziendali (RSU).
Se i lavoratori non provvedono all’elezione o designazione dell’RLS, può essere nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
