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Iniziative ed Attività.

RLS: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nel nostro centro formazione ABACUS ITALIA svolgiamo anche corsi per la formazione per RLS, ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Ma quali sono i diritti e i doveri di questa figura all’interno di grandi e piccole aziende? Perché è importante il ruolo di RLS? Chi può ricoprire questo ruolo? Come e da chi viene eletto?

I diritti e i doveri del RLS sono regolati dall’articolo 50 del D. Lgs. 81/2008 e sono:

DIRITTI
– ricevere in orario di lavoro una formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro
– accedere a tutti gli ambienti di lavoro segnalando preventivamente al datore di lavoro (normalmente con 48 ore di anticipo) quali luoghi di lavoro intende visitare
– essere consultato dal datore di lavoro prima che lo stesso effettui valutazioni di rischi
– essere consultato in relazione alle misure che l’azienda intende adottare per rimuovere eventuali rischi emersi durante la valutazione
– essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
– ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

DOVERI

• promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
• formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
• partecipare alla riunione periodica
• fare proposte in merito alla attività di prevenzione
• avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
• fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

In sostanza l’RLS non ha potere decisionale, ma è il tramite fra i lavoratori e il datore di lavoro. Tuttavia può intervenire in determinate situazioni, quali:
– situazioni critiche e di disagio per i lavoratori;
– riunioni periodiche siano solo formalità;
– quando i lavoratori si disinteressano e lasciano l’RLS solo;
– in caso di infortunio.

L’RLS viene eletto o designato dai lavoratori in aziende fino a 15 lavoratori. Può anche essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo, oppure può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. Per quanto riguarda le aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Il numero degli RLS che per legge devono essere eletti nelle aziende varia a seconda del numero di dipendenti:
1 RLS per aziende fino a 200 lavoratori
3 RLS per aziende da 201 a 1.000 lavoratori
6 RLS per aziende con oltre i 1.000 lavoratori

Gli RLS eletti internamente hanno diritto ad una formazione della durata di 32 ore. Per tale formazione è prevista un aggiornamento di 4 ore annuali nelle aziende con meno di 50 lavoratori e di 8 ore annuali nelle aziende che superano i 50 lavoratori.

Consulta il nostro sito nella pagina https://www.sicurezzalavoro-roma.it/corsi_in_aula/corso-di-formazione-rls/ per scoprire le date aggiornate dei corsi di RLS e AGGIORNAMENTO RLS nella nostra sede a Roma.
Su https://www.sicurezzalavoro-roma.it/ invece potete trovare le info su tutti i corsi di sicurezza sul lavoro, anche on-line.