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Iniziative ed Attività.

ASSENZA DEL LAVORATORE AL CORSO SULLA SICUREZZA: LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO

Una recente sentenza (Cassazione Civile, Sez. Lav., 7 gennaio 2019 n.138) ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato da una Società per Azioni “a seguito di lettera di addebito con cui era stata contestata una assenza ingiustificata in data …, per non avere preso parte alla formazione obbligatoria sull’accordo Stato-Regioni, con contestuale contestazione della recidiva in riferimento a due analoghe condotte sanzionate con provvedimenti di natura conservativa”.

In sostanza il lavoratore non aveva partecipato per ben tre volte e senza giustificazione, durante il periodo di assunzione, ai corsi di formazione alla sicurezza che il datore di lavoro aveva diligentemente provveduto a fornire, rispettando gli obblighi dettati dal Testo Unico D.lgs. 81/08, che è il testo di riferimento principale in materia di sicurezza sul lavoro.

Citando il Testo Unico: ogni lavoratore ha l’obbligo di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”, e quindi ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art.20 commi 1 e 2 lett.h) D.Lgs.81/08).

Nel caso in cui i soggetti (datore di lavoro o lavoratore) non dovessero rispettare queste voci del Testo Unico, andrebbero incontro a sanzioni penali.

Di fatto la Corte ha ritenuto giustificato il licenziamento in quanto c’è stata “una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata”, riferendosi nello specifico all’art.1175 del codice civile (“Comportamento secondo correttezza”) che prevede che “il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”.

Questa sentenza è l’ennesima conferma di quanto sia fondamentale la corretta formazione per la sicurezza sul lavoro. Rendere la formazione obbligatoria e redigere un sistema legislativo a riguardo è stato necessario per tutelare i datori di lavoro, i lavoratori e le varie figure specializzate, per sensibilizzarle e istruirle su temi importanti quali la salute e la sicurezza, la gestione delle emergenze, la prevenzione dei rischi e delle malattie, e quindi migliorare le condizioni di lavoro.

Nel nostro centro formazione, ABACUS Italia-Sicurezza sul lavoro, organizziamo corsi di formazione in aula, on-line e i rispettivi aggiornamenti, conformi al D.Lgs 81/08 e s.m.i. (D.lgs. 106/09), per le aziende (a tutti i livelli di fattore rischio), per i lavoratori (dipendenti e autonomi), per tutte le figure cardine per la sicurezza sui luoghi di lavoro, e per tutti i settori e le categorie.

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Fonte dell’articolo su https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/licenziamento-del-lavoratore-per-assenza-al-corso-sulla-sicurezza-AR-18726/